Fondo inquilini morosi incolpevoli, quando nasce

“La normativa di riferimento è del 2013. C’è stato un decreto legge, il numero 102 dell’agosto 2013, che è stato poi convertito nella legge n. 124/2013, il tutto è stato successivamente attuato con il decreto ministeriale del maggio 2014. C’è stato dunque un decreto legge, poi convertito in legge e poi attuato da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Fondo rientra nel quadro più ampio di sostegno alle politiche abitative dello Stato”.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ripartisce, in accordo con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, le risorse destinate al Fondo per la morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende l'impossibilità al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. Perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali sono le principali cause identificate di morosità incolpevole.

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, che recita:

  5. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi  incolpevoli,  con una  dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni  ad alta tensione abitativa dove siano  già  stati  attivati  bandi  per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al  Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e  le  province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Ministero, quindi, non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini nelle condizioni di poterli richiedere ma ripartisce le risorse alle Regioni che, a loro volta, li ripartiscono ai comuni in base alle esigenze.

2 agosto 2019 - È stata raggiunta l’intesa, in Conferenza unificata, sul decreto di riparto tra le Regioni di 46,1 milioni di euro per il 2019 a favore degli inquilini morosi incolpevoli.
Si tratta di risorse del Fondo istituito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione complessiva, per il periodo 2014-2020, di 265 milioni di euro, che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito delle categorie sociali più deboli facilitandone il pagamento degli affitti. Riducendo, al contempo, il fenomeno della morosità.
Le risorse ripartite servono per erogare contributi a favore di inquilini che per intervenuta perdita o riduzione del reddito non riescono più a pagare l’affitto di casa.
Per morosità incolpevole si intende la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare  da ricondurre ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.
L'importo massimo di contributo concedibile, per sanare la morosità incolpevole, è di 12 mila euro. Ciascun Comune nel consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie, verificherà che il richiedente sia in possesso di determinati requisiti, tra i quali un I.S.E.E. non superiore a 26 mila euro, essere destinatari di sfratto per morosità e avere un contratto di locazione regolarmente registrato.
 La presenza all'interno del nucleo familiare di un componente ultrasettantenne o minore, o con invalidità accertata per almeno il 74%, o ancora in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo da parte del comune.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/14/14A05481/sg

Allegati:
Scarica questo file (pdf.pdf)pdf.pdf[ ]2139 kB